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Principi, Finalità, Metodi
Art. 1 – La Massoneria universale.
La Massoneria è un Ordine universale iniziatico
di carattere tradizionale e simbolico. Intende al
perfezionamento ed alla elevazione dell’Uomo e dell’Umana
Famiglia. Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi Muratori
e si riuniscono in Comunioni Nazionali.
Art. 2 – La Comunione Massonica Italiana.
La Comunione Massonica Italiana è indipendente e
sovrana ed opera nel rispetto delle Leggi dello Stato; ha il
nome storico di Grande Oriente d’Italia e si raccoglie sotto il
simbolo iniziatico del G.·.A.·.D.·.U.·. Il Grande Oriente
d’Italia rappresenta la sola fonte legittima di autorità
massonica nel territorio italiano e nei confronti delle
Comunioni Massoniche Estere. È costituito da tutte le Logge
operanti nel territorio nazionale ed è retto da un governo
unitario con sede in Roma. Si ripartisce in Circoscrizioni che
corrispondono, di massima, alle Regioni dello Stato Italiano. Il
Grande Oriente d’Italia è dotato di labaro colore verde bordato
di rosso, che reca al centro uno stemma conforme al disegno qui
riprodotto, integrato, in cima all’asta, da un nastro con i
colori nazionali.

Il Grande Oriente d’Italia può scambiare Garanti di amicizia con
le Comunioni Massoniche Estere legittimamente e ritualmente
costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e
che osservino i principi non in contrasto con quelli propugnati
dalla Comunione Massonica Italiana. Il Grande Oriente d’Italia,
nei rapporti giuridici con la società civile, si colloca fra le
associazioni non riconosciute.
Art. 3 – Rapporti dell’Ordine con i Corpi
Massonici Rituali.
Il Grande Oriente d’Italia consente ai propri
Fratelli Maestri di aderire a quei Corpi Massonici Rituali che
traggono i propri iscritti esclusivamente fra i Maestri massoni
appartenenti a Logge all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia
e che si conformino al principio di esclusività territoriale di
ogni denominazione.
Art. 4 – Principi e Finalità.
La Comunione Massonica Italiana, fatti propri gli
Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità e il
perfezionamento dell’Uomo e dell’Umana Famiglia; opera per
estendere a tutti gli Uomini i legami d’amore che uniscono i
Fratelli; propugna la tolleranza, il rispetto di sé e degli
altri, la libertà di coscienza e di pensiero.
Presta la dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla
Carta Costituzionale dello Stato democratico italiano ed alle
Leggi che ad essa si ispirino.
Art. 5 – Metodi.
La Comunione Italiana:
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lavora alla Gloria del Grande Architetto
dell’Universo; |
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osserva gli Antichi Doveri, usi e costumi
dell’Ordine; |
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adotta rituali conformi alla Tradizione
Muratoria; |
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apre il Libro della Sacra Legge sull’Ara
del Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso; |
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segue il simbolismo nell’insegnamento e
l’esoterismo nell’Arte Reale; |
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applica la distinzione della Massoneria
nei tre gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro; |
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insegna la leggenda del Terzo Grado; |
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non tratta questioni di politica e di
religione; |
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inizia solamente uomini che siano liberi
e di buoni costumi, senza distinzione di razza, censo,
opinioni politiche o religiose; |
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si ispira al trinomio: LIBERTÀ
UGUAGLIANZA FRATELLANZA. |
TITOLO I
I LIBERI MURATORI
Art. 6 – L’Iniziazione.
Chi intenda essere accettato nella Comunione
Massonica Italiana deve essere iniziato in seno ad una Loggia
del Grande Oriente d’Italia od in una Comunione Massonica estera
riconosciuta, soltanto con procedura legittima e rituale, ovvero
regolarizzato giusta la procedura prevista dall’art.12/bis del
Regolamento. La qualità iniziatica è indelebile.
Art. 7 – Le prerogative del Libero Muratore.
Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene
riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente
tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e
alla fiducia. Le prerogative si perdono solo con la espulsione
dall’Ordine.
Art. 8 – I diritti del Libero Muratore.
Il Libero Muratore attivo e quotizzante può:
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visitare tutte le Logge della Comunione, |
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chiedere trasferimento in altra Loggia, |
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essere collocato nella posizione di
sonno, |
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chiedere un periodo di congedo. |
Il Libero Muratore depennato e in posizione di
sonno può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di
depennamento. I diritti massonici si perdono quando il Libero
Muratore si trovi nella posizione di sonno, di decadenza o di
espulsione. L’appartenenza all’Ordine Massonico non conferisce
in alcun caso diritto sul patrimonio, comunque costituito, del
Grande Oriente d’Italia e della Loggia.
Art. 9 – I doveri dei Liberi Muratori.
I Liberi Muratori sono tenuti all’osservanza
degli "Antichi Doveri" ed alla fedeltà ai Principi dell’Ordine
Massonico Universale; essi sono reciprocamente impegnati alla
ricerca esoterica, all’approfondimento iniziatico ed alla
proiezione dei valori muratori nel mondo profano.
Sono inoltre tenuti:
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a osservare fedelmente la Costituzione ed
il Regolamento dell’Ordine, il Regolamento di Loggia ed
il Rituale; |
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a operare effettivamente alla propria
elevazione morale, intellettuale e spirituale; |
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a assolvere gli impegni assunti ed
esercitare scrupolosamente le attribuzioni del proprio
grado od ufficio nella Comunione; |
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a intervenire alle Tornate della propria
Loggia; |
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a mantenere la discrezione sui Lavori
iniziatici; |
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ad astenersi da ogni azione contraria
alla lealtà e a comportarsi da uomo d’onore. |
Il Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non
accetta limiti alla ricerca della verità. Segue l’esoterismo ed
il simbolismo; apprende l’uso dei tradizionali strumenti
muratori; esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù; opera per
unire gli Uomini nella pratica di una Morale universale senza
alcuna distinzione di origine, razza, credenze o condizioni
sociali. Il Fratello in posizione di sonno o depennato dal piè
di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla
iniziazione muratoria.
Art. 10 – I Gradi.
I Liberi Muratori si distinguono nei tre Gradi
di:
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Apprendista |
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Compagno d’Arte |
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Maestro |
I passaggi di grado possono essere concessi
quando il Fratello abbia dato segni di aver progredito
nell’apprendimento dell’Arte Reale e della Cultura Massonica e
decorso almeno un anno di vita massonica nel Grado. La Loggia,
con domanda motivata al Gran Maestro, può chiedere
eccezionalmente il nulla-osta per l’abbreviazione dei termini di
permanenza in uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello
abbia dato particolare prova di maturità e di cultura massonica
e di attaccamento alla Comunione.
Art. 11 – Le capacità elettorali del Libero
Muratore.
Solo il grado di Maestro attribuisce al Libero
Muratore la pienezza dei diritti massonici e le facoltà
elettorali. Il Regolamento dell’Ordine fissa le modalità e
l’esercizio del diritto di voto.
Art. 12 – L’assenza e la morosità.
Il Libero Muratore che, senza giustificato
motivo, protragga l’assenza dai Lavori di Loggia per un periodo
superiore a sei mesi o che risulti moroso da oltre dodici mesi
nel pagamento delle capitazioni, ovvero degli altri tributi
deliberati legittimamente dagli organi competenti, è dichiarato
decaduto da membro effettivo della Loggia e depennato dal piè di
lista. Il Regolamento dell’Ordine fissa le procedure per
l’adozione del provvedimento e per il reclamo.
Art. 13 – L’allontanamento dai Lavori di Loggia.
Il Libero Muratore, che perseveri in un
comportamento tale da turbare l’armonia dei Lavori di Loggia,
può essere allontanato per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 14 – Le controversie fra i Liberi Muratori.
Il Giurì d’onore.
I Liberi Muratori hanno l’obbligo di informare di
qualsiasi controversia con altri Fratelli il Maestro Venerabile
affinché questi possa tentare il componimento amichevole. Ove
non si consegua tale risultato, i Liberi Muratori hanno
l’obbligo di deferire le controversie che attengano alla dignità
e al decoro della persona, ad un Giurì d’Onore composto da tre
Fratelli Maestri.
Art. 15 – Le colpe e le sanzioni.
I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e
la loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi
restano soggetti anche se in sonno o decaduti. Costituisce colpa
massonica l’inosservanza dei Principi della Massoneria e delle
norme della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine.
Integrano gli estremi di colpa massonica:
a.
ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai
sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza;
b.
ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od
alla dignità della persona umana ed ogni comportamento,
nell’ambito della vita profana, che tradisca gli ideali della
Istituzione.
Il Regolamento dell’Ordine determina le sanzioni
graduandole secondo la gravità della colpa. Il Libero Muratore è
considerato innocente fino a che non sia intervenuta sentenza
definitiva. Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale
dall’autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, può
essere cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con
provvedimento del Gran Maestro. La pendenza di un procedimento
penale non preclude il giudizio massonico.
Titolo II
LA STRUTTURA E GLI ORGANI DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA
Capo I – La Loggia
Art. 16 – Nozione.
La Loggia, corpo primario e fondamentale della
Comunione, è la collettività autonoma e sovrana dei Liberi
Muratori ritualmente e regolarmente costituita per lo
svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria della Tradizione
Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento
dell’Ordine.
Art. 17 – La struttura.
La Loggia è composta dai Fratelli iscritti nel
piè di lista. Per costituire una Loggia è necessaria l’adesione
di almeno sette Fratelli con il Grado di Maestro. Nell’Oriente
ove abbiano sede più Logge, il numero dei Fratelli fondatori è
elevato a quindici di cui almeno sette con il Grado di Maestro.
La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte
del Gran Maestro della Bolla di Fondazione. Si fregia della
Bandiera Nazionale e di un proprio Labaro. La Loggia assume una
denominazione ed è contraddistinta da un numero; si riunisce nel
Tempio, luogo sacro ed inviolabile di meditazione e riflessione.
Le cariche di Dignitario di Loggia sono elettive tranne quella
di Segretario che viene nominato dal Maestro Venerabile. Il
Regolamento dell’Ordine determina le capacità elettorali dei
Liberi Muratori, le incompatibilità e le modalità di elezione e
di insediamento.
Art. 18 – I Metodi.
La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro
Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno
d’Arte e Maestro, in conformità dei Rituali approvati dalla Gran
Loggia e con la presenza di almeno cinque Fratelli Maestri. La
Loggia può adottare un proprio regolamento interno le cui norme
non debbono essere in contrasto con la Costituzione ed il
Regolamento dell’Ordine. Il Regolamento dell’Ordine determina le
procedure della costituzione, della fusione, dello scioglimento,
della sospensione, della estinzione e della demolizione delle
Logge. Regola, inoltre, le modalità di svolgimento dei Lavori e
le maggioranze necessarie per l’adozione delle deliberazioni.
Art. 19 – Le competenze.
La Loggia, nell’ambito della propria autonomia e
sovranità:
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discute e delibera tutti gli argomenti
che non siano in contrasto con la Costituzione ed il
Regolamento dell’Ordine; |
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determina in Terzo Grado l’ammontare
complessivo delle capitazioni e di ogni altro
contributo; |
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procede ogni anno, all’epoca stabilita
dal Gran Maestro o quando necessario, nel rispetto del
Regolamento dell’Ordine, alla elezione del Maestro
Venerabile e dei Dignitari; |
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delibera sulle domande di ammissione e di
riammissione; |
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delibera sulla decadenza. |
Art. 20 – Il Maestro Venerabile.
Il Maestro Venerabile ispira, presiede, governa e
rappresenta la Loggia; nell’esercizio del Magistero iniziatico
la sua autorità e sacra e inviolabile. Egli svolge gli atti
rituali di sua competenza, esegue, con la collaborazione dei
Dignitari e degli Ufficiali, le deliberazioni adottate dalla
Loggia, ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni
degli Organi del Grande Oriente d’Italia. Può essere eletto fra
i Fratelli che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel
grado di Maestro e che abbiano ricoperto una carica di
Dignitario per almeno un anno. Rimane in carica un anno e può
essere eletto tre volte consecutivamente. Alla scadenza del suo
mandato, non può essere rieletto Maestro Venerabile nel triennio
successivo in nessuna Loggia della Comunione. La carica di
Maestro Venerabile è incompatibile con quella di componente la
Giunta del Grande Oriente d’Italia di cui al successivo art. 34,
di Consigliere dell’Ordine, di Grande Architetto Revisore, di
Ispettore di Loggia, di Giudice del Tribunale Circoscrizionale,
di Giudice della Corte Centrale.
Art. 21 – I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia.
I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano
il Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia. Durano in
carica un anno e sono rieleggibili. Possono essere eletti
Dignitari i Fratelli che abbiano un anzianità nel Grado di
Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver maturato la
stessa anzianità. Sono Dignitari di Loggia:
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il Primo Sorvegliante; |
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il secondo Sorvegliante; |
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l’Oratore; |
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il Segretario; |
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il Tesoriere. |
Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati
dalle tradizioni e sono nominati dal Maestro Venerabile. Il
Regolamento dell’Ordine determina le funzioni dei Dignitari e
degli Ufficiali di Loggia, specificandone i compiti e le
attribuzioni.
Art. 22 – Il Consiglio delle Luci.
Il Maestro Venerabile, il Primo Sorvegliante ed
il Secondo Sorvegliante costituiscono il Consiglio delle Luci,
che nei casi previsti dal Regolamento dell’Ordine, assumono le
funzioni di Consiglio di Disciplina.
Art. 23 – La cancellazione delle Logge.
Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi
nel pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione
deliberata legittimamente dagli Organi competenti o che,
quantunque convocate ai sensi dell’art. 51 lettera g), non
svolgano Lavori rituali o non provvedano nel periodo fissato al
rinnovamento delle cariche, sono cancellate dall’elenco delle
Logge del Grande Oriente d’Italia. Il Regolamento dell’Ordine
fissa le procedure per l’adozione del provvedimento e per il
reclamo.
Art. 24 – Le colpe e le sanzioni della Loggia.
La Loggia, una volta costituita, è sottoposta
alla Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa.
Costituisce colpa massonica l’inosservanza dei Principi della
Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento
dell’Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica, le
azioni previste dall’art. 15 della Costituzioni compiute dalla
Loggia. La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si
estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non
abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso.
Capo II – La Gran Loggia
Art. 25 – Nozione.
La Gran Loggia è la suprema autorità della
Comunione Massonica Italiana e rappresenta l’espressione della
sovranità di tutte le Logge. È l’Organo legislativo del Grande
Oriente d’Italia.
Art. 26 – La struttura.
La Gran Loggia è composta dal Gran Maestro che la
presiede, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai
Maestri Venerabili insediati nelle Logge del Grande Oriente
d’Italia. Partecipano alla Gran Loggia anche i componenti di
diritto ed i visitatori. Solo i Rappresentanti delle Logge hanno
diritto di voto.
Art. 27 – I metodi.
La Gran Loggia si riunisce una volta all’anno
all’Equinozio di Primavera e lavora nel Grado di Maestro, può
essere convocata in sessione straordinaria anche in epoca
diversa. La Gran Loggia è validamente costituita quando siano
presenti la metà più uno dei Rappresentanti delle Logge aventi
diritto al voto. Per modificare la Costituzione e il Regolamento
dell’Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei
Rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 28 – Le competenze della Gran Loggia.
La Gran Loggia:
a)
emana, modifica, abroga e interpreta in forma
autentica le norme della Costituzione e del Regolamento
dell’Ordine;
b)
delibera su tutti gli argomenti che le vengono
sottoposti dalla Giunta del Grande Oriente d’Italia nonché su
ogni altro argomento che non sia di competenza di altri Organi
della Comunione;
c)
approva i Rituali;
d)
discute la relazione morale del Grande Oratore,
quella del Gran Segretario e quella del Consiglio dell’Ordine;
e)
esamina il bilancio consuntivo, il bilancio
preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti
Revisori e vota separatamente sul bilancio consuntivo, sul
bilancio preventivo e sulla relazione dei Grandi Architetti
Revisori;
f)
celebra l’insediamento del Gran Maestro e dei
Gradi Dignitari;
g)
elegge il Presidente ed i componenti del Collegio
dei Grandi Architetti Revisori;
h)
elegge i Giudici necessari per il completamento
della Corte Centrale;
i)
determina, su proposta della Giunta del Grande
Oriente d’Italia, l’ammontare delle contribuzioni;
l)
delibera, su proposta della Giunta, il
riconoscimento delle Commissioni Estere che abbiano i requisiti
di cui all’art. 5;
m)
delibera l’instaurazione di rapporti con i Corpi
Massonici Rituali che si conformino al principio di esclusività
territoriale di ogni denominazione;
n)
nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta del Consiglio
dell’Ordine.
Capo III – Il Gran Maestro
Art. 29 – Funzioni.
Il Gran Maestro è il garante della Tradizione
Muratoria. Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica
Italiana. Nell’esercizio del Magistero Iniziatico la sua
autorità è sacra e inviolabile. Egli esercita tutte le
attribuzioni di carattere tradizionale nell’osservanza e
nell’ambito della Costituzione e del Regolamento dell’Ordine;
rappresenta il Grande Oriente d’Italia presso le Comunioni
Massoniche Estere e nel Mondo profano.
Art. 30 – Eleggibilità.
Può essere letto Gran Maestro il Fratello che
abbia non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e
che abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno
un anno. Il Gran Maestro viene eletto a suffragio universale da
tutti i Fratelli Maestri della Comunione riuniti nelle
rispettive Logge. Il Gran Maestro dura in carica cinque anni e
non è rieleggibile nel quinquennio successivo. Il Regolamento
dell’Ordine determina le modalità della candidatura e
dell’elezione.
Art. 31 – Attribuzioni del Gran Maestro.
Il Gran Maestro eletto, subito dopo il suo
insediamento, nomina il Gran Segretario e, successivamente:
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un Grande Oratore Aggiunto; |
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un Gran Segretario Aggiunto; |
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un Gran Tesoriere Aggiunto; |
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i Grandi Ufficiali previsti dalla
Tradizione. |
Il Gran Maestro convoca e presiede la Gran Loggia
e la Giunta del Grande Oriente d’Italia. Egli presiede ogni
altro consesso rituale al quale partecipi. Provvede un decreto
al rinnovo, alla composizione ed alle convocazioni del Consiglio
dell’Ordine. Il Gran Maestro si avvale della collaborazione dei
Grandi Maestri Aggiunti che lo sostituiscono in caso di assenza
o di impedimento temporaneo.
Art. 32 – Competenze del Gran Maestro.
Il Gran Maestro:
a)
promulga e fa eseguire le delibere della Gran Loggia e della
Giunta del Grande Oriente d’Italia; in caso di particolare
necessità, adotta i provvedimenti urgenti che debbono essere
immediatamente sottoposti alla ratifica della Giunta;
b)
promulga i Rituali;
c) convoca e presiede la Giunta del Grande
Oriente d’Italia e ne coordina l’azione; assegna ai singoli
membri compiti e funzioni particolari;
d)
convoca e presiede il Consiglio dell’Ordine;
e)
nomina i Garanti di Amicizia presso le Comunioni
Massoniche Estere riconosciute dalla Gran Loggia;
f)
convoca, almeno tre volte all’anno, i Presidenti dei Collegi
Circoscrizionali;
g)
rilascia le Bolle di Fondazione di nuove Logge, i
Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i nullaosta
previsti; convoca le Logge inattive;
h)
può concedere, su proposta della Loggia, l’abbreviazione dei
termini di permanenza in uno dei primi due gradi;
i)
autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo
profano riguardanti la Comunione Massonica Italiana;
l)
trasmette nei Solstizi la parola semestrale alle Logge e nel
Solstizio d’Estate, la parola annuale ai Maestri Venerabili;
m)
può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti;
n)
può, su conforme parere della Giunta del Grande Oriente
d’Italia, rendere nota, alle Comunioni Massoniche Estere ed
anche al mondo profano, la espulsione dall’Ordine di Fratelli o
la demolizione delle Logge;
o)
può, su istanza dei Fratelli condannati con sentenza definitiva:
1)
concedere la grazia, limitatamente ai casi d condanna alla
censura semplice ed alla censura solenne;
2) promuovere il giudizio di revisione del processo
davanti alla Corte Centrale;
p)
può concedere, su richiesta della Loggia, il nulla-osta per
l’insediamento di Dignitari che non abbiano il requisito
prescritto dall’art. 21 della Costituzione.
Capo IV - La Giunta del Grande Oriente d’Italia
Art. 33 - Nozione.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia è l’Organo
collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione Massonica
Italiana.
Art. 34 - La struttura.
Sono Membri effettivi della Giunta del Grande
Oriente d’Italia con diritto di voto:
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il Gran Maestro; |
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il due Grandi Maestri Aggiunti; |
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il Primo Gran Sorvegliante; |
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il Secondo Gran Sorvegliante; |
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il Grande Oratore; |
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il Gran Tesoriere; |
Partecipano alle sedute della Giunta del Grande
Oriente d’Italia, senza diritto di voto:
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il precedente Gran Maestro; |
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il Gran Segretario; |
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i due Rappresentanti del Consiglio
dell’Ordine; |
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il Presidente del Collegio dei Grandi
Architetti Revisori o suo delegato; |
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il Grande Oratore Aggiunto; |
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il Gran Segretario Aggiunto; |
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il Gran Tesoriere Aggiunto. |
Art. 35 - Eleggibilità dei Membri di Giunta.
Possono essere eletti Membri Effettivi di Giunta
i Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel
Grado di Maestro e che abbiano rivestito la carica di Maestro
Venerabile per almeno un anno. L’elezione dei membri di Giunta
avviene a lista bloccata e contestualmente a quella del Gran
Maestro, con esclusione del Gran Segretario che è nominato dal
Gran Maestro.
Art. 36 - Sostituzione.
Il Gran Maestro può, su parere conforme della
Giunta, sostituire il Gran Segretario con altro Fratello che, al
momento della sostituzione, abbia rivestito la carica di Maestro
Venerabile per almeno un anno. In caso di impedimento
permanente, dimissioni o passaggio all’Oriente Eterno di un
Membro Effettivo di Giunta, il Gran Maestro, con parere
favorevole della Giunta, provvede alla sua sostituzione
nominando un altro Fratello che abbia i requisiti prescritti
scegliendolo in una terna di nominativi proposta dal Consiglio
dell’Ordine. Tale nomina soggetta alla ratifica da parte della
Gran Loggia in occasione della prima tornata successiva.
Art. 37 - Metodi.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia si riunisce
in sedute ordinarie nei giorni da essa stabiliti; in caso di
urgenza, il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri
Effettivi; le de liberazioni sono prese a maggioranza. In caso
di Parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Art. 38 - Competenze della Giunta del Grande
Oriente d’Italia.
La Giunta del Grande Oriente d’Italia:
a)
dà esecuzione alle norme della Costituzione e del Regolamento
dell’Ordine e alle deliberazioni della Gran Loggia;
b)
discute e delibera sugli argomenti attinenti al governo
dell’Ordine;
c)
regola i rapporti con le Comunioni Estere e ne propone il
riconoscimento;
d)
può stipulare protocolli d’intesa con i Corpi
Massonici Rituali;
e)
dispone quanto necessario per il buon andamento della Comunione
e per la diffusione del pensiero massonico anche per mezzo di
manifestazioni pubbliche a carattere nazionale;
f)
esamina annualmente la relazione morale del Grande Oratore,
amministrativa del Gran Segretario e finanziaria del Gran
Tesoriere da inviare a tutte le Logge della Comunione prima
della Gran Loggia ordinaria;
g)
cura l’amministrazione della Comunione e predispone i bilanci
del Grande Oriente d’Italia;
h)
propone alla Gran Loggia l’ammontare delle capitazioni, delle
tasse di ammissione, riammissione, affiliazione e passaggi di
grado dovute dai Fratelli e determina, previo parere del
Consiglio dell’Ordine, l’ammontare di eventuali contributi
straordinari;
i)
determina il numero dei Consiglieri dell’Ordine e degli
Ispettori di Loggia; dichiara la decadenza degli Ispettori di
Loggia e provvede per la loro sostituzione;
l)
tiene il Libro d’Oro dell’Ordine;
m)
tiene aggiornati i ruoli anagrafici della Comunione;
n)
cura il coordinamento dell’attività dei Collegi Circoscrizionali
sul piano nazionale;
o)
autorizza la formazione di Triangoli e stabilisce il loro
regolamento;
p)
approva la fondazione di Logge, la modifica del loro titolo
distintivo e il trasferimento della sede; cura i contatti con le
singole Logge; ne ratifica, verificata la legittimità, lo
scioglimento e la fusione; ne dichiara l’estinzione e ne dispone
la cancellazione, ricorrendone i presupposti;
q)
cura l’osservanza dei Rituali seguiti dalle Logge
e studia, avvalendosi della Commissione Rituali, le modifiche
eventuali;
r)
verifica la legittimità ed approva i Regolamenti di tutti gli
organismi della Comunione;
s)
concede l’exeat ai Fratelli appartenenti a Logge
disciolte, estinte o demolite;
t)
formula l’ordine del giorno della Gran Loggia;
u)
esprime i pareri previsti dall’art. 36;
v)
può istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi
che non siano già di competenza delle Commissioni Permanenti;
z)
delibera, per i Fratelli di età superiore ai 75 anni, la
dispensa dagli oneri finanziari.
Capo V - Il Consiglio dell’0rdine
Art. 39 - Nozione.
Il Consiglio dell’Ordine è Organo collegiale,
rituale ed è presieduto dal Gran Maestro.
Art. 40 - La struttura.
Il Consiglio dell’Ordine è composto dai
Rappresentanti eletti a suffragio universale dai Fratelli
Maestri della Circoscrizioni Massoniche. Partecipano di diritto
- senza voto - i Membri di Giunta del Grande Oriente d’Italia, i
Grandi Maestri Onorari e gli ex Grandi Maestri, i componenti
effettivi della precedente Giunta, nonché i Grandi Architetti
Revisori in carica. Possono essere, eletti Consiglieri
dell’Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di
anzianità nel grado di Maestro e che abbiano rivestito la
dignità di Maestro Venerabile per almeno un anno. I Consiglieri
dell’Ordine durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili
nel quinquennio successivo. La carica di Consigliere dell’Ordine
è incompatibile con ogni alta carica massonica sia elettiva che
di nomina, salvo quelle di cui al successivo art. 58. Il
Regolamento dell’Ordine determina il numero dei Consiglieri
dell’Ordine delle Circoscrizioni Massoniche, la modalità di
elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza
e di sostituzione.
Art. 41 - I metodi.
Il Consiglio dell’Ordine elegge nel suo seno i
propri dignitari. Il Consiglio dell’Ordine si riunisce in via
ordinaria tre volte l’anno e straordinariamente quando il Gran
Maestro lo giudichi opportuno o quando un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio dell’Ordine
è validamente costituito quando siano presenti un terzo dei
propri Componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti.
Art. 42 - Le competenze del Consiglio
dell’Ordine:
a)
esprime parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal
Gran Maestro;
b)
esprime parere preventivo vincolante stille
proposte della Giunta del Grande Oriente d’Italia in ordine
all’ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dalle
Logge e dai Fratelli;
e)
esprime parere preventivo vincolante su ogni spesa non prevista
in bilancio e che abbia il carattere della necessità o
dell’urgenza.
d)
dichiara, a richiesta di un Gran Maestro Aggiunto od in sua
assenza, del Gran Dignitario più anziano in grado di Maestro,
l’assenza o l’impedimento del Gran Maestro.
e)
elegge nel proprio seno i due Rappresentanti nella Giunta del
Grande Oriente d’Italia;
f)
elegge due Fratelli Maestri quali componenti la Commissione
Patrimoniale;
g)
elegge i Membri delle Commissioni permanenti, scegliendoli fra i
nominativi dei candidati proposti dai Collegi Circoscrizionali;
h)
elegge i Membri della Commissione per la verifica dei poteri;
i)
controlla che le deliberazioni della Gran Loggia vengano
eseguite nei modi e nei termini stabiliti;
l)
viene informato dal Gran Maestro sull’attività svolta dalla
Giunta del Grande Oriente d’Italia e può chiedere informazioni;
m)
può proporre alla Gran Loggia la nomina di Grandi Maestri
Onorari;
n)
riferisce alla Gran Loggia dell’attività svolta nell’anno
precedente con relazione, preventivamente approvata,
dell’Oratore;
o)
può promuovere la convocazione della Gran Loggia straordinaria
con la maggioranza dei due terzi dei suoi Membri aventi diritto
di voto;
p)
propone le terne dei nominativi di cui al 2° comma dell’art. 36.
Capo VI - Il Collegio dei Grandi Architetti
Revisori
Art. 43 - Nozione.
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è
l’Organo collegiale di controllo dello gestione patrimoniale e
finanziaria del Grande Oriente d’Italia.
Art. 44 - La struttura.
I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti
Revisori sono eletti dalla Gran Loggia. Possono essere eletti
Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori i Fratelli
con almeno cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro. Essi
durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili nel
quinquennio successivo. Il Regolamento dell’Ordine determina il
numero dei Componenti il Collegio dei Grandi Architetti
Revisori, le modalità di elezione, le formalità delle
convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica
di Grande Architetto Revisore è incompatibile con ogni altra
carica massonica sia elettiva che di nomina.
Art. 45 - I metodi.
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori si
riunisce in via ordinaria ogni trimestre e quando il Presidente
lo giudichi opportuno. Svolge la sua attività in sessioni
collegiali. Il Presidente assiste alla compilazione
dell’inventario.
Art. 46 - Le competenze del Collegio Grandi
Architetti Revisori.
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori:
a)
controlla l’amministrazione patrimoniale e finanziaria del
Grande Oriente d’Italia e la regolare tenuta dei libri
contabili;
b)
esamina i documenti giustificativi di spesa;
e)
controlla la corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto
di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
d)
accerta la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei
titoli;
e)
riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione
patrimoniale e finanziaria svolta dalla Giunta del Grande
Oriente d’Italia nell’anno precedente.
Capo Vll - Le Circoscrizioni - I Collegi
Circoscrizionali
Art. 47 - Ripartizione territoriale.
Il territorio italiano è ripartito in
Circoscrizioni Massoniche e queste, a loro volta, sono ripartite
in Orienti ove hanno sede le Logge.
Art. 48 - Nozione.
I Collegi Circoscrizionali sono Organi
amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge
della Circoscrizione.
Art. 49 - La struttura.
Il Collegio Circoscrizionale è composto:
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dai Maestri Venerabili insediati nelle
Logge della Circoscrizione; |
|
 |
dall’ex Maestro Venerabile di ciascuna
Loggia della Circoscrizione; |
|
 |
dai Membri di diritto. |
Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle
Logge della Circoscrizione che siano in regola con il versamento
delle Capitazioni e di qualsiasi altri contribuzione comunque
dovuta. Tutti gli altri componenti hanno voto consultivo.
Art. 50 - I metodi.
Il Collegio Circoscrizionale si riunisce in
tornata ordinaria almeno una volta al mese.
Il Collegio Circoscrizionale è validamente costituito quando
siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Logge
aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a
maggioranza dei presenti.
Art. 51 - Le competenze del Collegio
Circoscrizionale.
Il Collegio Circoscrizionale:
a)
delibera le norme del proprio funzionamento da
sottoporre all’approvazione della Giunta del Grande Oriente
d’Italia;
b)
esamina e dà parere motivato consultivo su tutte le domande di
fondazione di nuove Logge o Triangoli;
c) può proporre alla Giunta del grande oriente d’Italia convegni
e manifestazioni massoniche
d)
collega e agevola l’attività delle Logge della
Circoscrizione promuovendo eventualmente la fondazione di nuove
Logge;
e)
coordina, d’intesa con la Giunta del Grande Oriente d’Italia, le
iniziative e le manifestazioni massoniche collettive delle
Circoscrizioni;
f)
conforta e sorregge l’opera dei Maestri Venerabili;
g)
deve chiedere al Gran Maestro, sentito l’ispettore di Loggia, la
convocazione di Logge inattive o che non abbiano provveduto alla
elezione delle cariche;
h)
elegge:
1)
i Giudici del Tribunale Circoscrizionale;
2) un Giudice della Corte Centrale;
i)
propone al Consiglio dell’Ordine una terna di
candidati per la elezione dei Membri di ogni Commissione
permanente;
l)
dà notizia alle Logge della Circoscrizione di tutte le
variazioni anagrafiche ed amministrative verificatesi nelle
Logge stesse;
m)
determina, su proposta del Presidente del Collegio
Circoscrizionale, l’ammontare delle quote dovute alla
Circoscrizione per il proprio funzionamento;
n)
elegge due Fratelli Maestri per la formazione della Commissione
Elettorale Nazionale;
o)
nomina gli scrutatori dei processi verbali redatti dalle Logge
per l’elezione degli Ispettori di Loggia e procede allo
scrutinio;
p)
elegge il Revisore dei Conti della
Circoscrizione;
q)
costituisce l’Ufficio Elettorale Circoscrizionale con le
modalità stabilite dal Regolamento dell’Ordine;
r)
determina il numero e l’allocazione delle sezioni
elettorali, ne fissa la composizione e le modalità di
funzionamento come sarà determinato dal Regolamento dell’Ordine.
Art. 52 - Organi del Collegio Circoscrizionale.
Il Collegio Circoscrizionale elegge fra i
Fratelli che rivestano la carica di Maestro Venerabile di una
Loggia della Circoscrizione o che tale dignità abbiano rivestito
per almeno un anno e che siano iscritti nel piè di lista di una
Loggia della Circoscrizione:
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Il Presidente; |
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Il Vice Presidente; |
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